PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. Il questore rilascia apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, per il solo trasporto delle armi per uso sportivo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva».